Cos’è
L’IMU, sigla che significa “Imposta Municipale Unica” o “Imposta Municipale Propria”, è una nuova tassa sugli immobili introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), cioè il cosiddetto Decreto Monti o Decreto Salva Italia.
I.M.U. Imposta Municipale Unica. La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 738-783), con il fine di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato i tributi IMU e TASI, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile., l’imposta IMU colpisce il possesso di immobili (escluse le prime abitazioni non di lusso categorie ,A1,A8, A9) e le aree fabbricabili.
Cos’è utile sapere
Il Decreto Monti (d.l. 201/2011), rispetto alla disciplina posta dal d.lgs. 23/2011, dispone:
la reintroduzione del prelievo sull’abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione;
il prelievo agevolato sui fabbricati rurali strumentali;
la quota riservata allo Stato.
Tale ultimo aspetto è di non poca importanza. Infatti, per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dall’UE, il decreto “Salva Italia” prevede che una quota di I.M.U. sia versata allo Stato. Tale quota è pari alla metà dell’imposta calcolata ad aliquota ordinaria. E’ escluso dalla quota dello Stato il gettito relativo alla seguenti fattispecie:
abitazione principale (e sue pertinenze) nonché le unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale
casa coniugale assegnata all’ex coniuge
fabbricati rurali strumentali (nei comuni montani o parzialmente montani, sono esenti dall’imposta, mentre nei restanti comuni si applica un’aliquota di gran lunga inferiore all’ordinaria);
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.
L’imposta va versata utilizzando il mod.F24 in due rate il 16 giugno ed il 16 dicembre l’aliquota per l’anno 2020 va deliberata entro il 31 luglio 2020. la rata di acconto va versata considerando le aliquote IMU e TASI deliberate per l’anno 2019 che erano rispettivamente 9.60 e 1 per mille, pertanto il 10,60 per mille L’acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta..
Requisiti
L’art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l’IMU:
I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Modulistica
Istanza di compensazione/rimborso
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Link utili
CALCOLO IMU 2021
A chi rivolgersi:
Ragioneria